CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO – 06/02/2019
1. Norme generali
1.1 Queste Condizioni generali di acquisto si applicheranno a tutti i contratti di acquisto conclusi tra IMPERGOM S.r.l. (“Cliente”) e l’azienda sottoscritta (“Fornitore”).
1.2 Queste Condizioni generali di acquisto avranno priorità su ogni termine o condizione di vendita del Fornitore, inclusi ma non limitati a quelli eventualmente inseriti dal Fornitore nella sua conferma o accettazione d’ordine, nelle fatture o nei documenti di spedizione o sul proprio sito Internet (se applicabile), anche qualora il Cliente non sollevi specifiche obiezioni.
1.3 Ulteriori o differenti clausole o condizioni proposte dal Fornitore saranno nulle e prive di efficacia se non accettate in forma scritta dal Cliente.
1.4 I titoli dei vari articoli di queste Condizioni generali di acquisto sono forniti solo per riferimento e sono privi di effetti legali o contrattuali.
2. Ordini di acquisto
2.1 Il Cliente inserirà l’elenco degli articoli che intende acquistare in un documento scritto (Ordine di acquisto) indicando i dati identificativi degli articoli (codice e descrizione), i loro prezzi, termini di resa e pagamento applicabili e la data di consegna richiesta (intendendosi per data di consegna la data di arrivo della merce a magazzino del Cliente). L’ordine di acquisto sarà inviato via fax o email, come indicato dal Fornitore.
2.2 Il Fornitore invierà la relativa conferma d’ordine in forma scritta entro tre giorni lavorativi, via fax o email, indicando la data di consegna di ogni articolo.
2.3 In mancanza di conferma d’ordine entro i termini previsti dal par. 2.2, l’ordine di acquisto ricevuto dal Fornitore sarà considerato valido ed efficace secondo i termini e le condizioni espressi sull’ordine stesso.
2.4 Anche in mancanza di una conferma d’ordine, il fatto che il Fornitore inizi ad adempiere alle proprie obbligazioni derivanti dall’ordine di acquisto sarà considerato come accettazione dell’ordine di acquisto da parte del Fornitore e come suo accordo ad adempiere ai termini ed alle condizioni applicabili.
2.5 Qualora il Fornitore ritenga che vi sia qualunque errore, omissione, mancanza, ambiguità o contraddizione tra i vari termini dell’ordine di acquisto o tra questi termini e qualunque applicabile norma, legge o regolamento, il Fornitore ne informerà immediatamente il Cliente e non darà inizio all’adempimento delle proprie obbligazioni prima di avere ottenuto chiarimenti, in forma scritta, da parte del Cliente.
2.5 Il Fornitore ha il dovere di informare tempestivamente il Cliente di ogni attuale o previsto cambiamento dei prezzi di listino. Nessun incremento di prezzo sarà accettato successivamente all’invio dell’ordine di acquisto al Fornitore, salvo accettazione in forma scritta da parte del Cliente.
3. Responsabilità del Fornitore
3.1 Il Fornitore sarà pienamente responsabile per l’adempimento delle proprie obbligazioni, secondo i termini dell’ordine di acquisto, incluse ma non limitate alla progettazione, costruzione, produzione e spedizione della merce, in conformità con ogni termine, condizione, specifica, disegno (se applicabile), campione (se applicabile) ed altra richiesta del Cliente come specificato nell’ordine di acquisto e nella relativa corrispondenza commerciale ricevuta dal Cliente, in accordo con le norme, leggi e regolamenti di ogni giurisdizione applicabile.
3.2 Il Fornitore sceglierà i propri fornitori e subappaltatori tra aziende di provate capacità tecniche ed esperienza. Il Fornitore rimarrà unicamente e pienamente responsabile per le azioni, errori ed omissioni dei propri fornitori e subappaltatori di ogni livello.
3.3 Il Fornitore spedirà la merce a proprio rischio, fino al ricevimento a magazzino del Cliente, indipendentemente dai termini di resa citati sull’ordine di acquisto.
4. Data di consegna
4.1 Il Fornitore riconosce che la data di consegna è un elemento critico per l’adempimento delle proprie obbligazioni secondo i termini dell’ordine di acquisto.
4.2 La data di consegna indicata nella conferma d’ordine o quella citata nell’ordine di acquisto stesso, qualora trovi applicazione il par. 2.3, sarà ritenuta vincolante.
4.3 In caso di ritardo di consegna, attuale o prevedibile, il Fornitore informerà immediatamente il Cliente circa i motivi e la prevedibile entità del ritardo ed adotterà tutti i provvedimenti necessari per minimizzare il ritardo.
4.4 In caso il Fornitore non provveda a consegnare la merce, dopo la scadenza di un ragionevole periodo di tempo supplementare concordato con il Cliente e da questo accettato in forma scritta, il Cliente, senza pregiudizio per ogni altro diritto ai sensi del par. 5.4 b) o in base alla legge, potrà: a) cancellare l’ordine di acquisto; e/o b) acquistare la merce non consegnata da altre aziende e addebitare al Fornitore il maggiore prezzo eventualmente pagato per procurarsi la merce.
5. Caratteristiche dei prodotti e garanzia
5.1 Il Fornitore garantisce che la merce fornita secondo queste Condizioni generali di acquisto, sia essa prodotta o comunque venduta dal Fornitore: a) sarà libera da ogni diritto o pretesa di parti terze; b) sarà strettamente in conformità con la quantità, descrizione, specifiche, disegno (se applicabile), campione (se applicabile) e ogni altra richiesta specificata nell’ordine di acquisto o fornita dal Cliente; c) rispetterà sempre lo stato dell’arte per quanto riguarda gli standard tecnici e produttivi, soprattutto per quanto concerne le caratteristiche non altrimenti specificate; d) sarà prodotta con materiale nuovo e di qualità affidabile; e) sarà di qualità idonea alla commercializzazione e adatta ad ogni scopo ed applicazione prevista per quella merce; f) sarà conforme ad ogni pertinente codice, legge o regolamento di ogni applicabile giurisdizione; g) sarà un “prodotto sicuro” ai sensi della direttiva europea 2001/95/EC sulla sicurezza generale dei prodotti; h) sarà esente da difetti, anche occulti o latenti, nel materiale, prestazioni, operatività e manodopera per un periodo di 2 (due) anni dalla data di ricevimento a magazzino del Cliente o per 100.000 Km di percorrenza una volta installata
sulla vettura, qualunque condizione si verifichi prima.
5.2 IL FORNITORE ACCETTA IN MODO SPECIFICO DI RIFONDERE AL CLIENTE OGNI COSTO DA QUESTO SOPPORTATO PER PORRE RIMEDIO ALLA NON CONFORMITA’ DELLA MERCE, INDIPENDENTEMENTE DAI LIMITI TEMPORALI DI CUI AL PAR. 5.1 H) RELATIVI AL PERIODO DI GARANZIA, NEL CASO IN CUI: A) IL CLIENTE SIA SOTTOPOSTO AD AZIONE DA PARTE DI SOGGETTI CHE AGISCONO IN BASE A LEGGI O REGOLAMENTI A TUTELA DEL CONSUMATORE, O DI SOGGETTI CHE ESERCITANO IL DIRITTO DI REGRESSO SECONDO QUANTO PREVISTO DA LEGGI O REGOLAMENTI A TUTELA DEL CONSUMATORE; B) LA NON CONFORMITA’ DELLA MERCE SIA SUSCETTIBILE DI INTERESSARE LA SICUREZZA DEI VEICOLI SUI QUALI SONO MONTATI.
5.3 Ad integrazione ed ulteriore spiegazione delle garanzie di cui al par. 5.1, il Fornitore riconosce che il Cliente avrà diritto di considerare la merce non conforme nel caso presenti uno dei seguenti difetti: a) tagli, crepe, sbavature della parte in gomma; b) distacco della gomma dal metallo; c) bolle o sfaldamento sulla parte metallica; d) segni di ruggine su qualunque superficie dei prodotti, anche se in aree non direttamente visibili; e) bolle, crepe o mancanze di materiale; f) qualunque difetto che riduca seriamente l’aspetto estetico dei prodotti.
5.4 IL FORNITORE TERRA’ INDENNE E RISARCIRA’ IL CLIENTE PER QUALUNQUE SPESA, INCLUSE SPESE LEGALI E DI GIUDIZIO, SANZIONE, PENALE, RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI, PERDITA DERIVANTE DA: A) QUALUNQUE MANCANZA DI CONFORMITA’ DELLA MERCE PRODOTTA O COMUNQUE VENDUTA DAL FORNITORE; B) QUALUNQUE ALTRA INADEMPIENZA ALLE OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE AI SENSI DI QUESTE CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO O DELL’ORDINE DI ACQUISTO.
5.5 IL FORNITORE RICONOSCE IN MODO SPECIFICO CHE LE CLAUSOLE DI CUI AL PAR. 5.4 SI APPLICANO ANCHE AI COSTI SOSTENUTI DAL CLIENTE PER CAMPAGNE DI RICHIAMO DI ARTICOLI NON CONFORMI O PERICOLOSI.
5.6 Il Fornitore stipulerà e manterrà efficace una polizza assicurativa tale da coprire la responsabilità civile da prodotto e le campagne di richiamo con un massimale di almeno Euro 2.000.000,00 (due milioni/00).
5.7 A richiesta, il Fornitore invierà al Cliente in forma scritta le schede tecniche dei prodotti, con le relative caratteristiche e prestazioni, incluse le tolleranze applicabili, insieme ad ogni altra informazione necessaria per la movimentazione, stoccaggio ed installazione dei prodotti stessi. Tali comunicazioni includeranno ogni informazione ed avviso su eventuali rischi posti dalla merce e ogni altra informazione da inoltrare al cliente finale.
6. Sostanze proibite
6.1 Il Fornitore garantisce che la merce prodotta o comunque venduta al Cliente sarà esente da qualunque sostanza o componente pericolosi proibiti dalle norme di qualunque applicabile giurisdizione. Il Fornitore renderà disponibili le informazioni circa le sostanze componenti dei prodotti venduti al Cliente in base all’ordine di acquisto.
6.2 In particolare, il Fornitore, i propri fornitori e subappaltatori di ogni livello, si atterranno scrupolosamente alla direttiva europea 2000/53/EC sui veicoli fuori uso, concernente alcune restrizioni all’uso di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente.
6.3 Il Fornitore si asterrà dall’utilizzo di qualunque sostanza non approvata o regolata da norme, leggi o regolamenti di ogni applicabile giurisdizione.
6.4 Il Fornitore invierà, prima della spedizione iniziale, la scheda di sicurezza del prodotto per ogni sostanza pericolosa inclusa nella merce da spedire al Cliente ed applicherà alla merce stessa ed al relativo imballaggio l’etichettatura obbligatoria eventualmente prescritta.
7. Imballaggio
7.1 Il Fornitore imballerà la merce secondo quanto specificato nell’ordine di acquisto e in
altre pertinenti comunicazioni da parte del Cliente.
7.2 In assenza di ogni specifica istruzione, il Fornitore utilizzerà le soluzioni di imballaggio necessarie a conservare e proteggere la merce e ad evitare ogni rischio agli operatori incaricati della sua movimentazione, tenendo in considerazione i mezzi di trasporto da utilizzare. In caso di spedizione via mare, il Fornitore presterà particolare attenzione ad evitare danni derivanti dalla salsedine.
7.3 Salvo accordi differenti, il Fornitore applicherà su ogni unità di imballaggio (scatola di cartone, busta di plastica ecc.) un’etichetta indicante il codice prodotto del Cliente ed il numero di pezzi contenuti.
8. Marcatura
8.1 Il Fornitore deve attenersi scrupolosamente alle istruzioni di marcatura del Cliente, così come indicate nell’ordine di acquisto e nelle altre pertinenti comunicazioni.
8.2 Il Fornitore riconosce che il Cliente avrà il diritto di considerare la merce non conforme se recante una marcatura differente da quanto concordato.
8.3 Salvo accordi differenti, il Fornitore non applicherà alla merce alcun segno, logo, nome o codice articolo che possa portare direttamente all’identificazione del produttore, eccetto per i marchi obbligatori richiesti da norme, leggi o regolamenti di ogni applicabile giurisdizione.
9. Ispezione della merce e controllo di qualità
9.1 Il Fornitore ha l’obbligo, a proprie spese, di svolgere tutti i test ed i controlli dei materiali da utilizzare nella costruzione e produzione della merce, nonché dei prodotti finiti, in modo tale da assicurare che siano in conformità con l’ordine di acquisto ed ogni altra specifica applicabile.
9.2 Su richiesta, il Fornitore invierà al Cliente copie dei certificati attestanti le verifiche ed i controlli svolti sulle materie prime ed i prodotti finiti.
9.3 Una copia dei certificati di verifica e controllo svolti sarà tenuta a disposizione del Cliente per almeno un anno successivo alla scadenza del periodo di garanzia di cui al par. 5.1 h). In casi particolari il Cliente potrà comunque richiedere in forma scritta che tali certificati vengano conservati per un periodo superiore, fino a 15 (quindici) anni dalla data di produzione della merce.
10. Controllo di conformità
10.1 Il Cliente svolgerà un ragionevole controllo della merce ricevuta per verificarne la conformità all’ordine di acquisto e ad ogni altra specifica applicabile e notificherà ogni mancanza di conformità al Fornitore entro un ragionevole lasso di tempo dal ricevimento della merce a magazzino.
10.2 Un rapporto di non conformità sarà ritenuto come inviato entro un lasso di tempo ragionevole se perverrà al Fornitore entro 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della merce a magazzino del Cliente.
10.3 Il Cliente, a propria discrezione, suggerirà la soluzione alla non conformità più veloce ed efficace, tenendo in considerazione l’interesse prevalente dei propri clienti.
10.4 Il Fornitore è tenuto a rispondere al rapporto di non conformità entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento, a meno che il Cliente richieda in forma scritta una risposta in tempi più brevi. In mancanza di una risposta entro il termine previsto, o non provvedendo il Fornitore ad adottare le misure necessarie per risolvere la non conformità, il Cliente adotterà tutti i provvedimenti necessari per risolvere la non conformità, addebitando al Fornitore i relativi costi.
10.5 Salvo accordi differenti, la merce non conforme verrà respinta e resa al Fornitore a spese di questo, oppure gettata, selezionata o rilavorata a spese del Fornitore. Il valore della merce non conforme o mancante, con l’aggiunta dei costi sostenuti per risolvere la non conformità, sarà dedotto dal pagamento al Fornitore della relativa fattura. Il Cliente potrà operare una compensazione nei confronti di qualunque importo dovuto al Fornitore.
10.6 Il Cliente ha in ogni caso il diritto di acquistare la corrispondente merce non conforme o mancante da altre aziende, addebitando al Fornitore il maggiore costo eventualmente sostenuto per procurarsi i prodotti.
10.7 In caso di vizi occulti, il Cliente informerà il Fornitore entro 20 (venti) giorni dalla data in cui il vizio viene scoperto o comunicato al Cliente dai propri clienti, distributori o agenti.
11. Riservatezza
11.1 Tutti i dati, disegni, specifiche, comunicazioni, documenti, incluse queste Condizioni generali di acquisto, in qualunque forma inviate dal Cliente, saranno utilizzate dal Fornitore solamente per l’adempimento delle obbligazioni derivanti dall’ordine di acquisto, saranno trattate con la massima riservatezza e non verranno divulgate a terzi senza l’approvazione in forma scritta da parte del Cliente.
11.2 Quando autorizzato dal Cliente, il Fornitore comunicherà a terzi solo le informazioni strettamente necessarie per lo scopo perseguito e informerà il destinatario di tali informazioni della loro natura riservata.
11.3 Il Fornitore non pubblicizzerà il lavoro svolto per il Cliente senza il suo permesso scritto.
12. Proprietà intellettuale
12.1 Il Fornitore garantisce che la progettazione, vendita e distribuzione dei prodotti venduti al Cliente non viola direttamente o indirettamente alcun brevetto, diritto d’autore, marchio depositato, segreto industriale, marchio di fabbrica o altra proprietà intellettuale di parti terze.
12.2 Il Fornitore terrà indenne e risarcirà il Cliente per qualunque spesa, incluse spese legali e di giudizio, sanzione, penale, richiesta di risarcimento danni attuale o prospettata da parti terze per violazione della proprietà intellettuale.
13. Logo e ragione sociale del Cliente
13.1 Il Cliente può richiedere al Fornitore di apporre sulla merce o sui relativi imballaggi il logo o nome del Cliente.
13.2 In tale evenienza, il Fornitore: a) riconoscerà i diritti esclusivi derivanti dalla registrazione del proprio logo secondo le norme internazionali; b) riprodurrà il logo e/o la ragione sociale esclusivamente secondo i disegni forniti dal Cliente; c) si asterrà dall’utilizzo del logo o ragione sociale per qualunque prodotto fornito a terze parti ed in ogni altro caso non espressamente autorizzato dal Cliente; d) produrrà o darà incarico di produrre a qualunque suo fornitore gli imballaggi recanti il logo o ragione sociale del Cliente nella misura strettamente necessaria alla preparazione delle spedizioni previste in base agli ordini di acquisto.
13.3 Il Fornitore si impegna, in caso di utilizzo del logo o della ragione sociale del Cliente non conforme alle prescrizioni di cui al presente articolo, a versare una somma forfettaria di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), fatta salva la possibilità del Cliente di ottenere il risarcimento del maggior danno subito.
13.4 In caso il Fornitore si avvalga di fornitori o subappaltatori per la progettazione e produzione degli imballaggi personalizzati, il Fornitore sceglierà tali aziende tra soggetti di provata affidabilità e informerà questi degli obblighi derivanti da questo articolo.
13.5 Il Fornitore adotterà ogni ragionevole misura per evitare l’utilizzo non autorizzato del logo e ragione sociale del Cliente ad opera di terze parti e comunicherà immediatamente al Cliente ogni violazione di cui dovesse venire a conoscenza.
13.6 Su richiesta scritta del Cliente, il Fornitore cesserà immediatamente l’uso e la marcatura del logo del Cliente e, se necessario, darà ai propri fornitori e subappaltatori istruzione di terminare la marcatura. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi, il Fornitore distruggerà, o darà ordine ai propri fornitori o subappaltatori di distruggere, ogni disegno o fotografia del logo ricevuta dal Cliente, sia essa in formato elettronico o su altro supporto tangibile, inclusa ogni copia, oltre ad ogni parte di stampo o attrezzatura che riproduca il logo del Cliente. Il Fornitore, entro 10 (dieci) giorni lavorativi, invierà al cliente una dichiarazione scritta riguardante l’avvenuta distruzione.
14. Responsabilità sociale dell’impresa
14.1 Il Cliente ed il Fornitore riconoscono che ogni attività imprenditoriale andrebbe sviluppata nel rispetto delle persone coinvolte e dell’ambiente in cui esse operano.
14.2 Il Fornitore adotterà ogni ragionevole misura per:
a) attenersi alle leggi e regolamenti applicabili in materia di tutela dell’ambiente, in particolare per quanto concerne il trattamento di sostanze e rifiuti pericolosi;
b) fornire ai propri dipendenti un ambiente di lavoro sano e sicuro, in conformità con le norme locali ed internazionali applicabili; Il Fornitore si atterrà scrupolosamente alla legislazione locale ed internazionale applicabile in materia di età minima lavorativa.
14.3 Il Fornitore adotterà ogni ragionevole misura perché i propri fornitori o subappaltatori di ogni livello si attengano a quanto previsto dal par. 14.2
14.4 Il Fornitore riconosce che, in caso di gravi violazioni ai principi di cui al presente articolo, il Cliente sarà libero di interrompere i rapporti commerciali con il Fornitore.
15. Forza maggiore
15.1 Nessuna parte sarà responsabile per inadempimento o ritardo nell’esecuzione delle proprie obbligazioni in base all’ordine di acquisto nella misura in cui tali inadempienze siano dovute a forza maggiore.
15.2 Per gli effetti di questo articolo, per forza maggiore si intende ogni evento imprevedibile o che, se prevedibile, è al di fuori del ragionevole controllo delle parti, senza che vi sia colpa o negligenza da parte loro, inclusi ma non limitati a:
a) scioperi, serrate, dispute in materia di lavoro o commerciale;
b) eventi straordinari ed imprevedibili, esplosioni, fulmini, incendi, inondazioni, uragani;
c) epidemie e restrizioni dovute a quarantena;
d) imprevedibili e non pianificate interruzioni di servizi pubblici;
e) restrizioni alle importazioni ed esportazioni ed embargo;
f) altri atti di pubbliche autorità, guerra, rivolta, disordini civili, insurrezione, rivoluzione, atti di terrorismo.
15.3 Il Fornitore riconosce che l’inadempienza di un suo fornitore o subappaltatore di qualunque livello non potrà essere considerata circostanza di forza maggiore, a meno che il fornitore o subappaltatore stesso si trovi in uno stato di forza maggiore.
15.4 La parte che invoca lo stato di forza maggiore fornirà alla controparte piena prova di tale situazione, accompagnata dalle dichiarazioni a supporto di qualunque autorità pubblica competente.
15.5 In caso di forza maggiore, la scadenza per adempiere le obbligazioni derivanti da queste Condizioni generali di acquisto e dall’ordine di acquisto sarà prolungata di un periodo pari alla durata degli eventi di forza maggiore. Le parti potranno comunque cancellare l’ordine di acquisto in caso tale periodo superi i 30 (trenta) giorni; il Cliente avrà comunque il diritto di cancellare l’ordine di acquisto qualora diventi necessario acquistare la merce da altre aziende per adempiere alle proprie obbligazioni verso i clienti.
16. Risoluzione per inadempienza
16.1 Senza pregiudizio a qualunque diritto o azione prevista dalla legge o da qualunque altra clausola di queste Condizioni generali di acquisto, in particolare riferimento al par. 4.4 a), il Cliente avrà diritto di cancellare in qualunque momento l’ordine di acquisto dandone comunicazione scritta al Fornitore, se questo non adempierà a qualunque delle obbligazioni derivanti da queste Condizioni generali di acquisto o dall’ordine di acquisto.
16.2 Salvo accordi contrari, la cancellazione sarà effettiva dopo 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del Cliente, a meno che il Fornitore abbia posto rimedio all’inadempienza o, non essendo possibile porvi rimedio entro questo termine di tempo, si stia adoperando con diligenza attraverso azioni efficaci e continuative per rimediare all’inadempienza. Il Cliente avrà in ogni caso il diritto di cancellare l’ordine di acquisto se l’inadempienza non è sanata entro 30 (trenta) giorni dall’invio della comunicazione al Fornitore.
17. Cessione del credito
17.1 Il Fornitore non cederà i crediti vantati nei confronti del Cliente a terze parti senza l’autorizzazione scritta del Cliente stesso.
18. Legge applicabile
18.1 Queste Condizioni generali di acquisto e gli ordini di acquisto saranno interpretati e governati dalla legge italiana.
19. Clausola di severability (scissione dei contenuti contrattuali)
19.1 Nel caso una o più norme contenute in queste Condizioni generali di acquisto siano ritenute non valide, illegali o inapplicabili, la validità, legalità ed applicabilità delle norme rimanenti non sarà in alcun modo limitata.
20. Risoluzione delle controversie
20.1 In caso sorga una disputa in merito a interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione di queste Condizioni generali di acquisto o dell’ordine di acquisto, le parti tenteranno di negoziare una risoluzione amichevole della controversia.
20.2 Nel caso non si raggiunga una composizione amichevole entro un mese dall’inizio della disputa, le parti concordano di sottoporre la disputa ad arbitrato rituale, secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido a seconda del valore, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. In caso di procedura ordinaria, la controversia sarà decisa da un arbitro unico o da un collegio arbitrale in conformità a tale Regolamento. In caso di Arbitrato Rapido, l’arbitro sarà unico e deciderà in via rituale secondo equità. La sede dell’arbitrato sarà la Camera Arbitrale del Piemonte.
Timbro e firma __________________________
Data _____________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, si approvano specificamente le seguenti clausole:
3.1 Responsabilità del Fornitore
3.2 Responsabilità dei sub-fornitori
4.4 Data di consegna – facoltà di cancellare l’ordine di acquisto
5 Garanzia
5.2 Risarcimento per non conformità in casi previsti da leggi a tutela del consumatore
5.4 Risarcimento per non conformità e inadempienza
5.5 Campagne di richiamo
10.4 Non conformità
11 Riservatezza
12.2 Violazione proprietà intellettuale di terzi
16 Risoluzione per inadempienza
17 Divieto di cessione del credito
20 Risoluzione delle controversie
Timbro e firma __________________________
Data _____________